In data 29 giugno 2023 è stato pubblicato sulla GUUE n. L/165 il nuovo
Regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine, che sostituirà – a partire dal 20 gennaio 2027 (ovvero 42 mesi dopo l’entrata in vigore) – l’attuale Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Il passaggio da “direttiva” a “regolamento” comporta che non sia più necessario il recepimento nella legislazione nazionale, evitando così ritardi nell’attuazione e “interpretazioni creative” da parte dei singoli Stati membri, come – purtroppo – avvenuto in passato.
Dal punto di vista pratico,
fino al 19 gennaio 2027, le macchine immesse sul mercato (ricordiamo che per
«messa a disposizione sul mercato» si intende la fornitura di una macchina affinché sia distribuita o usata sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito) dovranno essere conformi ai requisiti dell’attuale direttiva 2006/42/CE, mentre solo a partire dal 20 gennaio 2027 le macchine dovranno essere conformi ai requisiti del Regolamento (UE) 2023/1230 ed essere accompagnate dalla Dichiarazione di Conformità UE a tale Regolamento.
Tra le principali novità introdotte dal Regolamento macchine, evidenziamo le seguenti:
- È stata introdotta la definizione di «modifica sostanziale», ovvero la modifica di una macchina […] dopo che tale macchina […] è stata immessa sul mercato o messa in servizio, che non è prevista né pianificata dal fabbricante, e che incide sulla sicurezza della macchina […] creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente, che richiede:
- l'aggiunta di ripari o di dispositivi di protezione alla macchina […], operazione che necessita la modifica del sistema di controllo della sicurezza esistente, o
- l'adozione di misure di protezione supplementari per garantire la stabilità o la resistenza meccanica di tale macchina […].
La persona che apporti tali modifiche sostanziali è soggetta agli stessi obblighi del fabbricante, salvo che non si tratti di un utilizzatore non professionale che modifichi la macchina per uso proprio.
- L’elenco delle macchine “altamente pericolose”, riportato adesso nell’Allegato I (e non più nell’Allegato IV come nella Direttiva), consiste di 25 categorie di macchine suddivise in due gruppi: nella Parte A sono elencate 6 categorie di macchine per le quali è obbligatorio passare attraverso la valutazione di un Organismo Notificato (tra queste notiamo i “ponti elevatori per veicoli”), mentre nella parte B sono elencate 19 categorie di macchine può avvalersi della cosiddetta “autocertificazione” se la macchina e completamente conforme alla relativa norma armonizzata, oppure richiedere l’esame CE di tipo ad un Organismo Notificato.