I mezzi di salvataggio, come definiti negli allegati A.1 e A.2 alla Direttiva MED, comprendono:
- dispositivi di protezione individuale (in questo caso ricoperti dalla MED), destinati a proteggere la singola persona, quali ad esempio i salvagente, i giubbotti di salvataggio, le tute per immersione, ecc.
- dispositivi destinati ad essere utilizzati da più persone, quali le zattere e le altre imbarcazioni di salvataggio destinate ad essere poste in opera sulle navi. Per la categoria dei mezzi di salvataggio i requisiti e le modalità di prova atte a dimostrare la conformità agli stessi sono per la quasi totalità riportati nelle risoluzioni IMO MSC.48(66) e IMO MSC.81(70) (quest’ultima relativa alle modalità di prova). Vi sono dei requisiti comuni a tutti i prodotti della categoria, tanto per citarne alcuni:
- non essere danneggiati da temperature di immagazzinamento estreme (da -30°C a +65°C);
- funzionare correttamente in acqua di mare a temperature comprese fra -1 °C e 30 °C, se destinati all’impiego in acqua;
- essere immarcescibili, resistenti alla corrosione ed agli attacchi di oli e muffe;
- essere resistenti alla radiazione solare;
- essere appropriatamente visibili per consentire l’avvistamento da parte dei soccorritori;
- ecc.
Infine, ciascun prodotto avrà le sue prerogative particolari da testare.
Ad esempio su un'imbarcazione quale una zattera, esse saranno costituite da prerogative proprie sia dei materiali di fabbricazione che dell’intero dispositivo, in termini di performance in acqua quando testato in presenza degli occupanti per cui deve essere approvato.
Su una tuta per immersione isolata invece, si andranno a verificare ancora una volta le performance in termini di materiali, ergonomia del dispositivo e prestazioni in acqua, ma anche la protezione termica offerta dal dispositivo stesso a persone che si trovino ad essere immerse in acque a temperatura molto bassa (fra 0 e 2 °C).
E così via per le altre tipologie di mezzi di salvataggio.