Porte Tagliafuoco: REI o EI? Marcatura CE o Omologazione Ministeriale? | Istituto Giordano

Porte Tagliafuoco: REI o EI? Marcatura CE o Omologazione Ministeriale?

(Pubbl. 25/03/2025)
Le porte tagliafuoco sono elementi essenziali per la sicurezza negli edifici, poiché contribuiscono a limitare la propagazione delle fiamme e dei gas caldi in caso di incendio. Per garantire la loro efficacia, queste porte devono essere sottoposte a rigorosi test che ne verifichino il livello di prestazione atteso. Scopriamo quali sono le prove necessarie, le normative di riferimento e perché in certi casi c’è obbligo di marcatura  CE mentre in altri vige ancora il regime di Omologazione Ministeriale.

Quali controlli si devono effettuare sulle porte resistenti al fuoco?

Le porte tagliafuoco devono essere testate secondo la norma EN 1634-1, che valuta la resistenza al fuoco del prodotto in termini di minuti nel corso dei quali sono assicurati  i parametri di integrità E e di isolamento termico I.
Anche se comunemente si è soliti parlare di “porte REI”  in modo più corretto esse andrebbero indicate come “porte EI” in quanto la prestazione di resistenza meccanica R che è la capacità di mantenere la stabilità strutturale sotto l’azione del fuoco, non è un requisito applicabile alle  porte.
Ad esempio, una porta classificata EI 120 (e non REI 120) garantisce 120 minuti di resistenza al fuoco in termini di integrità E (capacità di impedire il passaggio di fiamme e di gas caldi) e di isolamento termico I (capacità di limitare la trasmissione del calore). Per quanto detto sopra, la dizione REI 120 per le porte andrebbe progressivamente abbandonata: essa rimane ancora valida solamente per le porte testate secondo la vecchia norma UNI 9723 ancora in vigore.


Marcatura CE o Omologazione Ministeriale?

La situazione delle porte tagliafuoco a livello europeo si trova ancora nel guado di  un processo di adeguamenti normativi  in continua evoluzione. A tutt’oggi  le uniche porte che, a partire dal 01/11/2019 hanno obbligo di marcatura CE sono le porte pedonali esterne e i portoni industriali interni ed esterni. La marcatura CE per le porte tagliafuoco è regolata dalla norma EN 16034, in combinazione con  la EN 13241 (per portoni industriali),  e la EN 14351-1 (per porte pedonali esterne).

Su questi prodotti è possibile anche la verifica, su base volontaria, di ulteriori prestazioni, che diventano obbligatorie solo per alcune tipologie di porte (es. porte sulle vie di fuga):
  • Controllo della dispersione del fumo (EN 1634-3): verifica che la porta limiti il passaggio di fumi caldi e/o freddi che si generano nelle prime fasi di incendio; contrariamente a ciò che comunemente si pensa,  questa caratteristica non è accertata attraverso una prova secondo EN 1634-1 per cui una porta tagliafuoco non è necessariamente una porta tagliafumo.
  • Capacità di rilascio: controlla la capacità della porta di chiudersi come previsto, in presenza di elettromagnete.
  • Chiusura automatica: controllo della capacità all’autochiusura.
Grazie alla marcatura CE, è possibile identificare i prodotti conformi agli standard europei e assicurare la loro affidabilità nel tempo.

Per tutte le altre porte, cioè quelle tagliafuoco da interno, incluse le porte da hotel, mancando ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Europea della norma di riferimento EN 14351-2,  non è possibile marcare CE,  ma resta l’obbligo di Omologazione Ministeriale regolata ai sensi del  D.M. 21/06/2004

Come marcare CE una porta tagliafuoco?

1.    Sarà necessario prima di tutto che la porta superi  i test iniziali previsti dalla EN 1634-1 (ITT Testing)  presso un ente notificato per valutare la resistenza al fuoco.
2.    Il produttore dovrà parallelamente predisporre un adeguato Controllo di Produzione in Fabbrica (FPC) che sarà valutato, approvato e monitorato dall’apposito Ente notificato.
3.    Il produttore dovrà redigere una Dichiarazione di Prestazione (DoP) che per le porte tagliafuoco è il documento da allegare nella fornitura.

n.b. Per le porte in regime di Omologazione Ministeriale (porte da interno), il documento analogo al DoP è rappresentato dalla Dichiarazione di Conformità  della porta omologata (Art.2 lettera h del D.M. 21/06/2004)

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