Dal 24 Agosto 2021
la ISO 9001:2015 è diventata obbligatoria per tutti quegli impianti che producono carta e cartone recuperati (End of Waste).
L’End of Waste è un processo di recupero di un rifiuto al termine del quale esso perde tale qualifica per diventare un “prodotto”, nel rispetto di precisi criteri definiti dalla legge.
Il Decreto Ministeriale
188/2020 regolamenta la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone.
Tale decreto stabilisce le modalità e i criteri specifici in base ai quali i materiali derivanti dal trattamento di carta e cartone cessano di essere rifiuti e divengono a tutti gli effetti dei prodotti che possono essere utilizzati per altri scopi.
Come previsto dal DM 188/2020, gli impianti che intendono produrre “carta e cartone recuperati” devono riorganizzare il proprio processo di produzione e aver presentato entro il 23 Agosto 2021 (180 giorni dall’entrata in vigore del DM 188/2020) l’aggiornamento della propria autorizzazione alle autorità competenti (Regione o Provincia).
In questo contesto si colloca l’
articolo 6 del DM 188/2020 stabilendo che il produttore di carta e cartone recuperati deve applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 (settore IAF 24 - International Accreditation Forum - settore di accreditamento delle attività di riciclaggio) certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti previsti dal DM 188/2020.
- Quali sono i criteri affinché un rifiuto di carta e cartone cessi la sua qualifica di ‹‹rifiuto››?
I rifiuti di carta e cartone, secondo l’articolo 1 e ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto n.152 del 3 Aprile 2006, in seguito alle operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643, cessano di essere qualificati come tali e sono qualificati come carta e cartone recuperati se risultano conformi ai requisiti tecnici di cui all’allegato 1 del presente Regolamento EoW carta e cartone.
- Quali sono gli scopi per l’utilizzo di carta e cartone recuperati?
La carta e cartone vengono utilizzati per gli scopi riguardanti la manifattura di carta e cartone ad opera dell’industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima.
- In che modo il produttore di carta e cartone recuperati può dimostrare il rispetto dei criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto?
Il rispetto dei criteri può essere attestato dal produttore di carta e cartone recuperati tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (o dichiarazione di conformità) ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto e inviata all’autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. La dichiarazione di conformità deve essere conservata presso l’impianto di produzione o presso la sede legale, anche in formato elettronico.
- Cosa occorre fare per dimostrare e accertare il rispetto dei requisiti e la conformità al Regolamento EoW carta e cartone?
Il produttore di carta e cartone recuperati deve applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001. L’accertamento di conformità deve avvenire con cadenza semestrale ed effettuato da un organismo certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 (quale Istituto Giordano) e accreditato ai sensi del presente Regolamento.
- Oltre alla dichiarazione di conformità e un sistema di gestione della qualità implementato, sono necessarie ulteriori evidenze?
Si. Il produttore di carta e cartone recuperati deve avere un documento (come il manuale della qualità) in cui sono presenti anche:
a) Procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643;
b) Piano di campionamento.
Inoltre il produttore di carta e cartone recuperati deve conservare per un anno presso l’impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un campione di carta e cartone recuperati prelevato secondo quanto previsto dall’allegato 1, lettera b, e in conformità alla norma UNI 10802.
Quali sono i benefici derivanti da un’impresa registrata ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 (EMAS) o in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato (quale Istituto Giordano)?
Il produttore riceve una riduzione del tempo di conservazione del campione da 1 anno a 6 mesi (comma 2 Art. 6 del Regolamento), a patto che oltre ad essere registrata EMAS o in possesso di una certificazione ambientale, predisponga apposita documentazione relativa a:
- Rispetto delle norme del Regolamento EoW carta e cartone;
- Rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell’autorizzazione;
- Revisione e il miglioramento del sistema di gestione.
- Quali tipologie di rifiuti sono ammessi per la produzione di carta e cartone?
Secondo quanto disposto dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare nel decreto ministeriale n. 188 del 22 settembre 2020, per la produzione di carta e cartone sono ammesse le seguenti tipologie di rifiuti identificate dai seguenti codici CER:
a) 15 01 01 imballaggi di carta e cartone;
b) 15 01 05 imballaggi compositi;
c) 15 01 06 imballaggi di materiali misti;
d) 20 01 01 carta e cartone
e) 19 12 01 carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali;
f) 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati, limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosica.