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Regolamento rifiuti inerti da costruzione e demolizione

Dal 04 Novembre 2022 la ISO 9001:2015 è diventata obbligatoria per gli impianti che producono aggregati recuperati provenienti da rifiuti inerti delle attività di costruzione e demolizione (End of Waste).

L’End of Waste è un processo di recupero di un rifiuto al termine del quale esso perde tale qualifica per diventare un “prodotto”, nel rispetto di precisi criteri definiti dalla legge.

Il Decreto n.152/2022  è un vero e proprio regolamento che stabilisce le condizioni alle quali i rifiuti da demolizione e costruzione cessano di essere un rifiuto. Vediamo nel dettaglio quali sono i criteri pubblicati nel Decreto.
  • Quali sono i criteri affinché i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, cessano la loro qualifica di ‹‹rifiuto››?
I rifiuti inerti dalle attività dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l’aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1 del decreto DM 152 (regolamento EoW inerti).
  • Quali sono gli scopi per l’utilizzo dell’aggregato recuperato?
L’aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi elencati nell’Allegato 2, secondo le norme tecniche di utilizzo di cui alla tabella 5 del presente decreto, per:
  1. Realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile;
  2. Realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
  3. Realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
  4. Realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
  5. Realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
  6. Confenzionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili).
  • In che modo il produttore di aggregati recuperati può dimostrare il rispetto dei criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto?
Il rispetto dei criteri può essere attestato dal produttore di aggregato recuperato tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (o dichiarazione di conformità) ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto, utilizzando il modulo riportato in Allegato 3 del DM 152 e la invia, con una delle modalità di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all’autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente. La dichiarazione di conformità deve essere conservata presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.
  • Cosa occorre fare per dimostrare e accertare il rispetto dei requisiti e la conformità al Decreto n.152/2022?
Il produttore di aggregato recuperato deve applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un’organizzazione accreditata (come Istituto Giordano), atto a dimostrare il rispetto dei criteri del presente Decreto.
  • Oltre alla dichiarazione di conformità e un sistema di gestione della qualità implementato, sono necessarie ulteriori evidenze?
Si. Il produttore di aggregati recuperati deve avere un documento (come il manuale della qualità) in cui sono presenti anche:
  1. Procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità ai criteri dell’Allegato 1;
  2. Piano di campionamento;
  3. Automonitoraggio.
Il produttore del rifiuto recuperato deve attribuire una corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché compilare il formulario di identificazione del rifiuto (FIR).
Il produttore di aggregato recuperato conserva per 5 anni, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato, in conformità alla norma UNI 10802.
  • Qual è l’iter di adeguamento al presente regolamento da parte del produttore di aggregato recuperato?
Il produttore entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del DM 152/2022, presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando la quantità massima recuperabile, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  • Per i materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del DM 152/2022, il produttore come si deve comportare?
I materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del DM 152/2022 nonché quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 216 del decreto legislativo n.152 del 2006 o nel rispetto dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III-bis della parte ii del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  • Quali sono i rifiuti ammessi e quelli non ammessi alla produzione di aggregato recuperato?
Sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato esclusivamente i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi elencati nella Tabella 1, punto 1, e i rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2.
Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.
  • Sono previste delle verifiche in ingresso per i rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato?
I rifiuti devono essere sottoposti ad esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, a controllo visivo e, qualora se ne ravveda la necessità, a controlli supplementari.
Il produttore deve dotarsi di un sistema per il controllo di accettazione dei rifiuti atto a verificare che gli stessi corrispondono alle caratteristiche previste dal DM 152, e che preveda i seguenti obblighi minimi:
  • ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
  • CONTROLLO VISIVO DEI RIFIUTI IN INGRESSO;
  • ACCETTAZIONE DI TALI RIFIUTI solo dopo esito positivo di controllo documentale ed esame visivo da parte di personale con formazione e aggiornamento almeno biennale;
  • PESATURA E REGISTRAZIONE DEI DATI DEL CARICO IN INGRESSO;
  • STOCCAGGIO DEI RIFIUTI NON CONFORMI IN AREA DEDICATA;
  • STOCCAGGIO DEI RIFIUTI CONFORMI in area dedicata, strutturata per evitare la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non conformi;
  • MOVIMENTAZIONE DEI RIFIUTI da parte di personale con formazione e aggiornamento almeno biennale;
  • SVOLGIMENTO DI CONTROLLI SUPPLEMENTARI, anche analitici, a campione qualora ci fosse necessità a supporto dell’esame documentale o il controllo visivo.
 
  • Il DM152 prevede un processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione finalizzato alla produzione dell’aggregato recuperato?
Si, il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti avviene mediante fasi quali ad esempio la macinazione, la vagliatura, la selezione granulometrica, la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate a seconda del tipo di aggregato da recuperare.
  • Al fine della qualifica del rifiuto come “aggregato recuperato” il DM152 prevede il rispetto di determinati parametri?
Si, per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto è necessario il rispetto dei parametri di cui alla Tabella 2.
  • Sono previsti dei test di laboratorio da effettuare sull’aggregato recuperato prodotto per determinare la sua idoneità?
Si. Ogni lotto di aggregato recuperato prodotto (ad esclusione di quelli destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alla Norma UNI EN 12620 con classe di resistenza Rck/leq ≥ 15 MPa), deve essere sottoposto all’esecuzione del test di cessione per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati in tabella 3 del DM 152. Per la determinazione del test di cessione si applica l’appendice A alla norma UNI 10802 e la metodica prevista dalla norma UN IEN 12457-2.
 
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